Un recente editoriale pubblicato su VNA chiarisce un aspetto importante del Codice Penale albanese in materia di viaggi e sfruttamento sessuale. L’articolo spiega in modo chiaro che il sesso consensuale durante un viaggio non costituisce reato, mentre organizzare viaggi con lo scopo di sfruttamento sessuale — in particolare traffico di esseri umani e attività forzate — è ora punibile per legge.
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Cosa prevede la nuova disposizione penale
Al centro del dibattito vi è il nuovo articolo 108/b del Codice Penale albanese, che criminalizza l’organizzazione di viaggi con l’intento specifico di facilitare determinati reati — tra cui la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale e la prostituzione forzata — indipendentemente dal fatto che tali attività avvengano in Albania o all’estero.
I punti chiave della disposizione includono:
- L’organizzazione di viaggi a fini di sfruttamento, da parte di individui o agenzie, anche a pagamento, è punibile.
- Il reato è punito con una pena detentiva da 2 a 6 anni.
- Se responsabile è una persona giuridica (ad esempio un’agenzia di viaggi), sono previste sanzioni aggiuntive, inclusa la possibile dissoluzione dell’ente.
Il testo della legge chiarisce che il semplice viaggio — turistico, lavorativo, educativo o di altro tipo — non costituisce reato. Solo coloro che organizzano viaggi con finalità di sfruttamento sono soggetti a sanzioni penali.
Perché questa norma è importante oggi in Albania
Questo chiarimento giuridico arriva in un momento in cui crescono, in Albania e a livello globale, le preoccupazioni legate alla tratta e allo sfruttamento nel contesto dei viaggi e del turismo. Numerosi rapporti internazionali hanno più volte collegato l’aumento dei flussi turistici al rischio di sfruttamento sessuale e traffico di esseri umani, in particolare ai danni di minori e adulti vulnerabili.
Ad esempio, ricerche condotte da CRCA/ECPAT Albania e partner hanno evidenziato carenze nei meccanismi di monitoraggio delle attività turistiche in Albania, soprattutto nella prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori e della tratta. L’applicazione delle norme e la sensibilizzazione restano sfide centrali, nonostante la crescita del turismo.
Sebbene la nuova legge albanese prenda di mira gli organizzatori che traggono profitto dallo sfruttamento, essa sottolinea anche la necessità di un’effettiva attuazione e di una cooperazione tra forze dell’ordine, operatori turistici e società civile per proteggere le vittime e prevenire gli abusi.
Esempi per chiarire la legge
Per comprendere meglio il funzionamento della norma:
✔️ Non è un reato: un gruppo di amici che viaggia per svago o che vive relazioni consensuali tra adulti durante una vacanza.
❌ È punibile: una persona o un’azienda che organizza viaggi con l’intento di coinvolgere individui in attività di tratta, prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, in Albania o all’estero.
La legge è pensata per colpire trafficanti, sfruttatori e organizzatori di reti abusive, non i viaggiatori comuni né i comportamenti consensuali tra adulti.
Fraintendimenti dell’opinione pubblica e dei media
L’editoriale risponde anche alla disinformazione circolata online, dove alcuni titoli lasciavano intendere che fare sesso durante un viaggio potesse portare al carcere. Konomi chiarisce che non è questo il contenuto della legge: la punibilità riguarda esclusivamente chi organizza e trae profitto dallo sfruttamento, non chi compie atti leciti durante i viaggi.
Questa distinzione è fondamentale per una corretta comprensione pubblica e per evitare paure o confusioni inutili, soprattutto tra giovani e potenziali migranti che potrebbero fraintendere le riforme legislative.
Cosa sottolineano autorità e difensori dei diritti umani
Gli esperti in diritti umani e tutela dell’infanzia evidenziano che la legislazione deve essere accompagnata da:
- Una forte azione di polizia e giudiziaria.
- Campagne di sensibilizzazione sui rischi di tratta e sfruttamento.
- Cooperazione con operatori del settore viaggi e turismo per individuare e prevenire pratiche abusive.
Senza un’azione coordinata, le sole norme giuridiche potrebbero non essere sufficienti a proteggere le persone vulnerabili o a prevenire viaggi organizzati a fini di sfruttamento.
Conclusione — Legge chiara, messaggio serio
In sintesi: viaggiare non è un reato, ma organizzare viaggi a fini di sfruttamento — soprattutto sfruttamento sessuale — lo è senza alcun dubbio secondo la legge albanese. La riforma mira ad allineare il quadro normativo agli sforzi globali contro la tratta e gli abusi, senza criminalizzare la mobilità ordinaria.
Questo chiarimento dovrebbe contribuire a sfatare i miti e a favorire un dibattito informato sui diritti umani, le riforme legislative e le reali dinamiche dello sfruttamento nel turismo moderno.
